Art. 7.
(Promozione dei marchi e registrazione
comunitaria).

      1. A decorrere dall'anno 2006, il Ministero dello sviluppo economico predispone campagne annuali di promozione dei marchi di cui agli articoli 1 e 2 sui principali mercati internazionali per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore.
      2. Il Ministero delle attività produttive promuove altresì la registrazione dei marchi di cui alla presente legge presso l'apposito Ufficio di armonizzazione comunitaria ai fini della tutela internazionale del marchio in Stati terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989, reso esecutivo ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.
      3. Per il sostegno delle campagne promozionali di cui al comma 1 sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
      4. Le imprese facenti parte di distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, possono altresì concertare azioni di promozione dei prodotti contrassegnati dai marchi di cui alla presente legge con le regioni, i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Per l'attività di promozione dei singoli prodotti attuata dalle imprese è concesso un credito d'imposta nella misura massima del 65 per cento delle spese sostenute a decorrere dall'esercizio 2006 a valere sul Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, che a tal fine è incrementato per gli anni 2006, 2007 e 2008 di 50 milioni di euro. L'agevolazione è concessa secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della disciplina comunitaria sugli aiuti per

 

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la ricerca, lo sviluppo e l'ambiente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso dei consorzi di imprese di cui all'articolo 3, comma 3, il credito di imposta è pari all'85 per cento delle spese sostenute.